Premesso che la dicitura:”“Può contenere traccia di tutti gli allergeni” è inammissibile (come spiega bene l’avvocato Dario Dongo* in un articolo apparso in Il Fatto Alimentare il 28 ottobre u.s.), come comportarsi nel caso di piccoli laboratori (dal negozio di alimentari che vende anche prodotti gastronomici autoprodotti alla gelateria, al piccolo esercizio pubblico e via discorrendo) rispetto alle contaminazioni?
Dopo aver letto l’articolo di cui sopra (trattasi di una risposta ad un altro lettore, dal titolo: Può contenere tracce di tutti gli allergeni è una etichettatura valida?) , mi è sorta spontanea una domanda che ho rivolto all’avvocato Dongo, il quale ha risposto in data odierna offrendo, come sempre puntuali precisazioni e delucidazioni, che vi invito a leggere: “Allergeni: come vanno indicati in etichetta. Un problema non solo per i consumatori ma anche per i piccoli produttori”
Dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE, sempre più spesso mi imbatto in addetti ai lavori che, in assoluta buona fede, applicano il Regolamento in modo non conforme. Non entriamo ora qui nel merito del perché e per come, ma limitiamoci a provare a metterci nei panni del titolare di un negozio che deve applicare la Legge che non è di così facile interpretazione.
Nella risposta alla mia domanda, si legge anche un’ulteriore precisazione rispetto al riferimento a categorie generiche che devono essere evitate, ossia: la dicitura “Può contenere tracce di cereali contenenti glutine” deve essere sostituita dalla dicitura in cui si indica ciascun ingrediente: “Può contenere tracce di grano” oppure “Può contenere tracce di grano, orzo, farro“, e così via.
Nell’ottica di fare cultura in materia di allergie, anche il consumatore allergico e/o i suoi parenti e/o amici possono contribuire a sensibilizzare in materia di allergie alimentari (così come nel caso di intolleranze, celiachia, sensibilità al glutine), ma per farlo in modo efficace, occorre essere ben in-formati in prima persona, per in-formare e aiutare chi magari ce la mette tutta, ma non ha le idee chiare, fornendo prima di tutto indicazioni di fonti ufficiali a cui riferirsi, non solo ben informate ma anche capaci di tradurre in parole semplici ciò che semplice non è.
E ora vedrò di girare i due articoli di cui sopra ad alcuni amici e conoscenti che di tanto in tanto si ritrovano con qualche dubbio.
*Avv. Dario Dongo/avvocato, giornalista e docente Università Roma Campus Biomedico e Palermo facoltà Agraria. Ha iniziato a occuparsi di diritto alimentare nel 1993 e ha seguito gli affari legali del Gruppo Eridania Beghin-Say (ex Ferruzzi) sino al 2002. Ha lavorato per 10 anni in Federalimentare con il ruolo di responsabile delle politiche europee e regolative. Membro del Comitato ISO dedicato alla gestione della sicurezza alimentare. Autore dei libri “Etichette e pubblicità, principi e regole” (Edagricole, 2004) e “Sicurezza alimentare e rintracciabilità, manuale operativo” (Agrisole-Sole24Ore, 2005), oltre a varie pubblicazioni tecniche. Pubblicista dal 2005, collabora con alcune riviste (Alimenti & Bevande, Agrisole, Alimenta) e diverse università (Piacenza e Cremona, Roma, Palermo). Nel 2012 dà vita ai progetti GIFT, per l’internazionalizzazione dei prodotti alimentari italiani sostenibili, e FARE (Food & Agriculture Requirements), per la consulenza sul diritto alimentare europeo e internazionale.